I pacchetti vacanza offerti da Food Valley Travel che non sono da catalogo/su misura o dal sito https://foodvalleytravel.com/en/ sono soggetti alle seguenti condizioni generali:
Il contratto di vendita di un pacchetto turistico, sia che i relativi servizi vengano prestati in Italia che all’estero, è disciplinato dal “Codice del Turismo” (D.Lgs. 23.5.2011 n. 79 – Allegato I, artt. 32 – 51-novies) come modificato dal D.Lgs. 21.5.2018 n. 62 e, ove applicabile, dalla Legge n. 1084 del 27.12.1977 (Ratifica e Legge).2011 n. 79 – Allegato I, artt. 32 – 51-novies) come modificato dal D.Lgs. 21 maggio 2018 n. 62 e, ove
applicabile, dalla Legge 27/12/1977 n. 1084 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970) e dal D.Lgs. 6.9.2005 n. 2006 (“Codice del Consumo”).
Il contratto è inoltre regolato dalle presenti Condizioni Generali e dalle clausole contenute nel catalogo, nella brochure informativa e nei documenti di viaggio consegnati al cliente.
La descrizione del pacchetto turistico oggetto del contratto è contenuta nel catalogo e nell’opuscolo informativo.
Un pacchetto turistico consiste in una combinazione di almeno due diversi tipi di servizi di viaggio, come ad esempio:
1. il trasporto di passeggeri;
2. alloggi che non sono parte integrante del trasporto di passeggeri e non sono destinati a scopi residenziali o a corsi di lingua a lungo termine;
3. il noleggio di autovetture, di altri veicoli a motore ai sensi del D.M. 28 aprile 2008 o di motocicli per i quali è richiesta la patente di guida di categoria A, ai sensi del D.L. 16 gennaio 2013, n. 2;
4. qualsiasi altro servizio turistico che non sia parte integrante di uno dei servizi di viaggio di cui ai punti 1, 2 o 3 e che non sia un servizio finanziario o assicurativo ai fini dello stesso viaggio o vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
ï‚· Questi servizi vengono combinati da un unico operatore, anche su richiesta del viaggiatore o in base a una selezione, prima che venga stipulato un unico contratto per tutti i servizi.
ï‚· Questi servizi, anche se stipulati con contratti separati con singoli fornitori, sono:
– acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore accetti il pagamento;
– offerti, venduti o fatturati a un prezzo fisso o comprensivo;
– pubblicizzato o venduto con il nome di “pacchetto” o un nome simile;
– combinati dopo la conclusione di un contratto con il quale il commerciante consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di diversi tipi di servizi di viaggio o acquistati da commercianti distinti attraverso processi di prenotazione online collegati in cui il nome del viaggiatore, i dettagli del pagamento e l’indirizzo e-mail sono trasmessi dal commerciante con il quale è stato concluso il primo contratto a uno o più commercianti e il contratto con quest’ultimo o questi ultimi commercianti è concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio di viaggio.
3. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE – SCHEDA TECNICA
Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico, l’organizzatore o il venditore comunicherà al viaggiatore le seguenti informazioni, sia attraverso quanto pubblicato nel catalogo nelle pagine relative alla destinazione prescelta, sia attraverso un preventivo o altro strumento informativo nel
caso di viaggi non a catalogo:
a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali:
la destinazione o le destinazioni del viaggio, l’itinerario e i periodi di soggiorno, con le relative date e, se è incluso l’alloggio, il numero di notti incluse; i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e gli orari di partenza e di ritorno, la durata e i luoghi delle soste intermedie e delle coincidenze di trasporto; se l’orario non è ancora stato stabilito, l’organizzatore e, se del caso, il rivenditore, informeranno il viaggiatore dell’orario approssimativo di partenza e di ritorno; il nome del vettore che effettuerà il/i volo/i entro i limiti di tempo e con le modalità previste dall’articolo 11 del Reg. (CE) n. 2111/2005 e il suo eventuale divieto operativo all’interno dell’Unione Europea è indicato nel foglio di conferma; eventuali modifiche saranno comunicate al viaggiatore in modo tempestivo, in conformità con il Reg. (CE) n. 2111/2005; l’ubicazione, le caratteristiche principali e, se del caso, la categoria turistica della struttura ricettiva secondo le norme del paese di destinazione; i pasti forniti, siano essi inclusi o meno; le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo concordato per il pacchetto;
i servizi turistici forniti al viaggiatore come parte di un gruppo e, in questo caso, le dimensioni approssimative del gruppo; la lingua in cui vengono forniti i servizi;
se il viaggio o la vacanza sono adatti a persone con mobilità ridotta, ne verrà data indicazione nel catalogo o, per i viaggi non a catalogo, a seguito di una richiesta del cliente e, su richiesta del viaggiatore, verranno fornite informazioni precise sull’idoneità del viaggio o della vacanza che tengano conto delle esigenze del viaggiatore;
b) la ragione sociale e l’indirizzo geografico dell’organizzatore e, se del caso, del rivenditore, i loro numeri di telefono e indirizzi e-mail;
c) il prezzo totale del pacchetto turistico comprensivo di tasse e di tutte le spese, gli oneri e gli altri costi aggiuntivi, compresi i costi amministrativi e di gestione, oppure, qualora tali costi non possano essere ragionevolmente calcolati prima della conclusione del contratto, un’indicazione del tipo di costi aggiuntivi
che il viaggiatore potrebbe ancora dover sopportare;
d) le modalità di pagamento, compreso l’importo o la percentuale del prezzo da pagare come acconto e il calendario per il pagamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine, di cui all’articolo 41, paragrafo 5, lettera a), prima dell’inizio del pacchetto per l’eventuale risoluzione del contratto nel caso in cui tale numero non venga raggiunto;
f) informazioni generali sui requisiti del passaporto e/o del visto, compresi i periodi approssimativi per l’ottenimento dei visti e le informazioni sulle formalità sanitarie, del paese di destinazione;
g) informazioni sul diritto del viaggiatore di recedere dal contratto in qualsiasi momento prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso o, se previste, delle spese di recesso standard richieste dall’organizzatore in conformità all’articolo 41 del Codice del Turismo;
h) informazioni sull’assicurazione facoltativa o obbligatoria che copra il costo della risoluzione unilaterale del contratto da parte del viaggiatore o il costo dell’assistenza, compreso il rimpatrio, in caso di incidente, malattia o morte;
i) gli estremi della copertura assicurativa di cui all’articolo 47, commi 1, 2, 3 del D.Lgs. 62/2018.
Scheda Tecnica
Organizzatore: Food Valley Travel & Leisure by Terre Emiliane S.r.l. (di seguito semplicemente “organizzatore”), con Sede Legale a Parma in Borgo del Parmigianino, 19, telefono +39 0521 798515, Fax +39 0521 786631, Partita IVA 02250720345.
Autorizzazione amministrativa: della Provincia di Parma n. 4488/2004 rilasciata il 21 gennaio 2004.
Assicurazione: Food Valley Travel & Leisure by Terre Emiliane S.r.l. è coperta dall’assicurazione per la responsabilità civile e professionale n. 65/67116248 e l’assicurazione multirischio n. 122/68001442 stipulate con la compagnia assicurativa Unipol Assicurazioni.
Garanzie per i turisti: I pacchetti turistici oggetto del contratto di vendita disciplinato dalle presenti condizioni generali, sono assistiti da una garanzia per il rimborso del prezzo pagato per l’acquisto del pacchetto turistico e per il rientro immediato del turista, nei casi di insolvenza o fallimento dell’Agente di Viaggio intermediario o dell’organizzatore, ai sensi dell’art. 47, commi 1, 2, 3 del D.Lgs. 62/2018 secondo i termini e le condizioni di Fondo di Garanzia di
Garanzia Viaggi S.r.l. (www.garanziaviaggi.it) con certificato valido n. A/64.2306/5/2019/R. (Fondo di Garanzia di Garanzia Viaggi S.r.l. – Via Nazionale, 60 – 00184 Roma – Ph. +39 0699705792 – fondo@garanziaviaggi.it
Ai fini del presente contratto, si applicano le seguenti definizioni:
a) “servizio di viaggio”:
1. il trasporto di passeggeri;
2. alloggi che non sono parte integrante del trasporto di passeggeri e non sono destinati a scopi residenziali o a corsi di lingua a lungo termine;
3. il noleggio di autovetture, altri veicoli a motore ai sensi del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 12 luglio 2008, o di motocicli per i quali è richiesta la patente di guida di categoria A, ai sensi del Decreto Legislativo n. 2 del 16 gennaio 2013;
4. qualsiasi altro servizio turistico che non sia parte integrante di uno dei servizi di viaggio di cui ai punti 1), 2) o 3) e non sia un servizio finanziario o assicurativo;
b) per “servizio di viaggio supplementare” si intendono i servizi supplementari, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il trasporto di bagagli, fornito nell’ambito del trasporto di passeggeri; l’utilizzo di parcheggi a pagamento all’interno di stazioni o aeroporti; il trasporto di passeggeri su brevi distanze durante le visite guidate o i trasferimenti tra una struttura ricettiva e una stazione di viaggio con altri mezzi; l’organizzazione di attività di intrattenimento o sportive; la fornitura di pasti e bevande; la pulizia fornita all’interno della struttura ricettiva.
alloggio; l’uso di biciclette, sci e altre attrezzature della struttura ricettiva o l’accesso a strutture in loco, come piscine, spiagge, palestre, saune, centri benessere o spa, inclusi per gli ospiti dell’hotel; qualsiasi altro servizio aggiuntivo locale anche in base alle usanze locali;
c) per “pacchetto” si intende la combinazione di almeno due diversi tipi di servizi di viaggio ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
1. questi servizi vengono combinati da un unico operatore, anche su richiesta del viaggiatore o in base a una sua scelta, prima che venga concluso un unico contratto per tutti i servizi;
2. anche se conclusi con contratti separati con singoli fornitori di servizi di viaggio, questi servizi sono:
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore accetti il pagamento;
2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo fisso o comprensivo;
2.3) pubblicizzati o venduti con il nome di “pacchetto” o con un nome simile;
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con il quale il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di diversi tipi di servizi di viaggio o acquistati da professionisti distinti attraverso processi di prenotazione elettronica collegati in cui il nome del viaggiatore, i dettagli del pagamento e l’indirizzo e-mail sono trasmessi dal professionista con il quale è stato concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il contratto con quest’ultimo o questi ultimi è concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio di viaggio.
d) “contratto di viaggio tutto compreso”: un contratto relativo a un pacchetto nel suo complesso o, se il pacchetto è fornito con contratti separati, tutti i contratti relativi ai servizi di viaggio inclusi nel pacchetto;
e) “inizio del pacchetto”: l’inizio della prestazione dei servizi di viaggio inclusi nel pacchetto;
f) “organizzazione di viaggio collegata”: almeno due tipi diversi di servizi di viaggio acquistati ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, che non costituiscono un pacchetto, che danno luogo alla conclusione di contratti separati con i singoli fornitori di servizi di viaggio, se un operatore facilita:
1. in occasione di un’unica visita o contatto con il suo punto vendita, la selezione separata e il pagamento separato di ciascun servizio di viaggio da parte dei viaggiatori; oppure
2. l’acquisto mirato di almeno un servizio di viaggio aggiuntivo da un altro commerciante quando tale acquisto viene concluso entro 24 ore dalla conferma della prenotazione del primo servizio di viaggio;
g) “viaggiatore”: qualsiasi persona che cerca di concludere un contratto, stipula un contratto o ha il diritto di viaggiare sulla base di un contratto concluso, nell’ambito di applicazione del presente paragrafo;
h) “commerciante”: qualsiasi persona pubblica o privata, fisica o giuridica, che agisce, anche attraverso qualsiasi altra persona che agisce in suo nome o per suo conto, per scopi relativi alla sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale in relazione ai contratti, sia che agisca in qualità di organizzatore, rivenditore, commerciante che facilita un accordo di viaggio collegato o come fornitore di servizi di viaggio, ai sensi della legislazione vigente;
i) “organizzatore”: l’operatore che combina e vende o offre in vendita pacchetti, direttamente o tramite un altro operatore o insieme a un altro operatore, o l’operatore che trasmette i dati del viaggiatore a un altro operatore ai sensi della lettera c), numero 2.4);
l) “rivenditore”: un commerciante diverso dall’organizzatore che vende o mette in vendita i pacchetti combinati dall’organizzatore;
m) “stabilimento”: lo stabilimento come definito all’articolo 8, comma 1, lettera e), del decreto legislativo italiano n. 59 del 26 marzo 2010;
n) “supporto durevole”: qualsiasi strumento che consenta al viaggiatore o al commerciante di memorizzare le informazioni a lui personalmente indirizzate in modo da poterle consultare in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità dell’informazione e che permetta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate;
o) per “circostanze inevitabili e straordinarie” si intende una situazione che sfugge al controllo della parte che la invoca e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate anche se fossero state adottate tutte le misure ragionevoli;
p) “difetto di conformità ”: la mancata esecuzione dei servizi di viaggio inclusi in un pacchetto;
q) per “minore” si intende una persona di età inferiore ai 18 anni;
r) “punto vendita”: qualsiasi locale di vendita al dettaglio, mobile o immobile, o un sito web di vendita al dettaglio o strutture di vendita online simili, anche quando i siti web di vendita al dettaglio o le strutture di vendita online sono presentati ai viaggiatori come un’unica struttura, compreso un servizio telefonico;
s) “ritorno”: il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o a un altro luogo concordato dalle parti contraenti.
Una combinazione di servizi di viaggio in cui uno dei tipi di servizi di viaggio di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) o 3) è combinato con uno o più servizi turistici di cui al comma 1, lettera a), numero 4), non è un pacchetto se questi ultimi servizi non rappresentano il 25% o più del valore della combinazione e non sono pubblicizzati come, e non rappresentano in altro modo una caratteristica essenziale della combinazione, oppure sono selezionati e acquistati solo dopo l’inizio della prestazione di un servizio di viaggio di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) o 3).
La fatturazione separata dei componenti di uno stesso pacchetto di cui al comma 1, lettera b), non esonera l’organizzatore o il venditore dagli obblighi del presente capitolo.
L’acquisto di uno dei tipi di servizi di viaggio di cui al comma 1, lettera a), punti 1, 2 o 3, con uno o più servizi turistici di cui al comma 1, lettera a), punto 4, non costituisce un’organizzazione di viaggio collegata se questi ultimi servizi non rappresentano una percentuale significativa pari o superiore al 25% del valore combinato dei servizi e non sono pubblicizzati come una caratteristica essenziale del viaggio o della vacanza e non rappresentano, in ogni caso, una caratteristica essenziale dello stesso.
Al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico, dovrà essere versato:
a) il diritto fisso individuale di gestione (vedi art. 6 Condizioni Generali di Contratto);
b) l’acconto sul prezzo del pacchetto turistico nella misura indicata dall’organizzatore o dal venditore, in ogni caso non inferiore al 30%, e in considerazione dell’eventuale necessità di pagamento immediato di alcuni servizi inclusi nel pacchetto turistico. Il saldo dovrà essere effettuato almeno 15 giorni prima della partenza prevista, oppure al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto, se questa viene effettuata nei 15 giorni precedenti la partenza. Il mancato pagamento delle suddette somme da parte del viaggiatore o il mancato pagamento delle stesse da parte dell’agenzia intermediaria, mandataria del viaggiatore, all’organizzatore, alle date stabilite, costituisce clausola risolutiva espressa tale da comportare la risoluzione di diritto, con conseguente applicazione delle penali previste all’art. 7, e ciò anche nel caso in cui l’organizzatore abbia inviato i voucher o i biglietti al viaggiatore. La relativa comunicazione, se proveniente dall’organizzatore, sarà inviata al viaggiatore a cura dell’agenzia.
I prezzi dei pacchetti turistici pubblicati sul sito sono espressi in euro, sono validi fino alla fine dell’anno e vengono aggiornati ogni anno, in base ai contratti con i vettori e i fornitori.
È stabilito nel contratto, con riferimento a quanto indicato nel catalogo o sul sito web dell’organizzatore, o nel programma non a catalogo/su misura e agli eventuali aggiornamenti di tali cataloghi o programmi non a catalogo intervenuti successivamente, o sul sito web dell’operatore. Può essere modificato fino a 21 giorni prima della partenza e solo in seguito a modifiche o integrazioni dei seguenti elementi:
– Il prezzo del trasporto dei passeggeri derivante dal costo del carburante o di altre fonti energetiche.
– L’entità delle commissioni e delle tasse sui servizi di viaggio inclusi nel contratto imposte da terzi non direttamente coinvolti nell’esecuzione del pacchetto, comprese le tasse di atterraggio o le tasse di imbarco o sbarco nei porti e negli aeroporti.
– Tassi di cambio relativi al pacchetto in questione.
Per tali modifiche si farà riferimento ai tassi di cambio e ai prezzi in vigore alla data di pubblicazione del programma, come indicato nella scheda tecnica del catalogo o dell’offerta di viaggio su misura, o alla data indicata negli eventuali aggiornamenti pubblicati sul sito web. In caso di riduzione del prezzo, l’organizzatore ha il diritto di detrarre dal rimborso dovuto al viaggiatore le spese amministrative e di gestione effettive, di cui è tenuto a fornire prova su richiesta del viaggiatore. Il prezzo del pacchetto è composto da:
a) quota di iscrizione o quota di gestione;
b) quota di partecipazione: espressa nel catalogo o nel preventivo del pacchetto non a catalogo/su misura o sul sito web www.foodvalleytravel.com fornito all’intermediario o al viaggiatore;
c) tasse e oneri portuali o aeroportuali;
d) costo di eventuali polizze assicurative contro il rischio di annullamento e/o spese mediche o altri servizi richiesti;
e) costo di eventuali visti e tasse per l’ingresso e l’uscita dai paesi di destinazione della vacanza.
7. RECESSO DA PARTE DEL VIAGGIATORE
Il turista può recedere dal contratto senza l’applicazione di una penale nei seguenti casi:
1 Aumento del prezzo di cui al precedente articolo 10 superiore al 10%;
2 La modifica in misura significativa di uno o più elementi del contratto che possano essere oggettivamente considerati di fondamentale importanza ai fini della fruizione del pacchetto turistico proposto dall’organizzatore nel suo complesso successivamente alla stipula del contratto stesso ma prima della partenza e non accettati dal turista.
Nei casi di cui sopra il turista avrà i seguenti diritti alternativi:
3 Optare per un pacchetto turistico alternativo, senza aumento di prezzo, o per la restituzione dell’eccedenza di prezzo, nel caso in cui il secondo pacchetto turistico sia di qualità inferiore al primo;
4 Essere rimborsato solo della parte di prezzo già pagata. Tale rimborso dovrà essere effettuato entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.
Il turista dovrà comunicare la propria decisione (accettazione della modifica o recesso) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento del ricevimento della comunicazione di modifica o aumento del prezzo. In mancanza di espressa comunicazione entro il termine sopra indicato, la proposta effettuata dall’organizzatore si intenderà accettata.
Nessun risarcimento sarà invece dovuto quando il pacchetto turistico venga annullato a causa del mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti richiesto e il turista ne sia stato informato per iscritto almeno venti giorni prima della data di partenza prevista, o in alternativa per cause di forza maggiore, ad eccezione, in entrambi i casi, dell’overbooking.
Salvo quanto diversamente previsto nelle condizioni speciali, al turista che receda dal contratto prima della partenza e che non rientri nelle ipotesi disciplinate dalle presenti condizioni generali e dal D.Lgs. 79/2011, saranno addebitati – oltre agli acconti iniziali già versati – i costi specifici di gestione individuale della pratica, il pagamento delle coperture assicurative già richieste (se presenti) al momento della stipula del contratto o di altri servizi già resi e le penali calcolate secondo le seguenti percentuali sull’importo del prezzo di partecipazione, determinate in base al numero di giorni precedenti la data di partenza in cui la comunicazione è stata ricevuta (il calcolo del numero di giorni non include la data del recesso, che deve essere ricevuta in un giorno lavorativo precedente la partenza):
Standard: (NON valido per il tour condiviso):
– Nessuna penale fino a 8 giorni prima del giorno di inizio
– Da 7 giorni a 3 giorni prima della data di inizio del tour: 50% di penale
– 48 ore di preavviso: 70% di penale
– 24 ore di preavviso: 100% di penale
Su misura: (valido per l’opzione B)
– Nessuna tassa fino a 16 giorni prima del giorno di inizio;
– A partire da 15 giorni dalla data del tour: il 30% di deposito viene trattenuto;
– Da 14 giorni a 8 giorni prima della data del tour: il 50% è trattenuto (30% di deposito + 20% di saldo).
– Da 7 giorni a 3 giorni prima della data del tour: 70% (30% di acconto + 50% di saldo)
– 48 ore di preavviso: il 90% è trattenuto (30% di deposito + 60% di saldo)
– 24 ore di preavviso: il 100% è trattenuto
Si prega di notare:
– gli hotel potrebbero avere una politica di cancellazione separata;
– qualsiasi biglietto per monumenti/musei acquistato in anticipo potrebbe non essere rimborsabile.
Non è previsto alcun rimborso per chi non si presenta alla partenza o si ritira durante il viaggio stesso. Allo stesso modo, non è previsto alcun rimborso per chi non è in grado di effettuare il viaggio a causa di documenti personali o di viaggio inadeguati.
Nel caso di gruppi precostituiti, le penali saranno concordate di volta in volta al momento della stipula del contratto.
Le modifiche richieste dal viaggiatore a prenotazioni già accettate non vincolano l’organizzatore nel caso in cui non possano essere soddisfatte.
In ogni caso, qualsiasi richiesta di modifica può comportare un addebito al cliente che verrà comunicato al momento della richiesta di modifica da parte del viaggiatore.
NOTE:
1) una riduzione del numero di passeggeri in una pratica è da considerarsi una “cancellazione parziale” (vedi quindi l’Articolo 7 Risoluzione)
2) in caso di più modifiche richieste contemporaneamente, verrà applicata solo la penale più alta.
1. L’Organizzatore si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, ad eccezione del prezzo, se la modifica è insignificante. La comunicazione avviene in modo chiaro e preciso attraverso un mezzo di comunicazione durevole, come l’e-mail.
2. Se, prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore è costretto a modificare in modo significativo una delle caratteristiche principali dei servizi di viaggio di cui all’articolo 34, paragrafo 1, lettera a), del Codice del Turismo, o non può soddisfare le richieste specifiche espresse dal viaggiatore e accettate dall’organizzatore o propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre il 10%, il viaggiatore può accettare la modifica proposta o risolvere il contratto, senza pagare alcuna penale.
3. In caso di recesso, l’organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore.
4. L’organizzatore informerà il viaggiatore senza indebito ritardo in modo chiaro e preciso su un supporto durevole delle modifiche proposte e del loro impatto sul prezzo del pacchetto.
5. Il viaggiatore deve informare l’organizzatore o l’intermediario della sua decisione entro due giorni lavorativi dal ricevimento della notifica delle modifiche.
6. Se le modifiche al contratto di viaggio tutto compreso o al pacchetto sostitutivo di cui al comma 2 comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore avrà diritto a una riduzione adeguata del prezzo.
7. In caso di risoluzione del contratto di viaggio “tutto compreso” ai sensi del comma 2, e se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’organizzatore deve rimborsare tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore senza indebito ritardo e in ogni caso non oltre 14 giorni dalla risoluzione del contratto, e ha diritto a essere risarcito per l’inadempimento del contratto, ad eccezione dei casi indicati di seguito:
a) non è previsto il risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando l’annullamento dello stesso dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto;
b) non è previsto il risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostra che il difetto di conformità è dovuto a cause di forza maggiore e caso fortuito;
c) non è inoltre previsto il risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostra che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura dei servizi di viaggio inclusi nel contratto di viaggio tutto compreso ed è imprevedibile o inevitabile.
8. Per le cancellazioni diverse da quelle di cui al comma 7, lettere a), b) e c), l’organizzatore che cancella rimborserà al viaggiatore il doppio dell’importo da lui pagato ed effettivamente incassato dall’organizzatore, tramite l’agenzia di viaggio.
9. L’importo da rimborsare non sarà mai superiore al doppio dell’importo che il viaggiatore sarebbe tenuto a pagare alla stessa data in conformità alle disposizioni dell’articolo 7, paragrafo 3, in caso di cancellazione.
1. L’organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi di viaggio inclusi nel contratto di viaggio tutto compreso, indipendentemente dal fatto che tali servizi di viaggio debbano essere eseguiti dall’organizzatore, dai suoi ausiliari o agenti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, da terzi della cui opera l’organizzatore può avvalersi o da altri fornitori di servizi di viaggio ai sensi dell’articolo 1228 del Codice Civile.
2. In conformità agli obblighi di correttezza e buona fede, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 del Codice Civile, il viaggiatore deve informare tempestivamente l’organizzatore, direttamente o tramite il rivenditore, tenendo conto delle circostanze del caso, di qualsiasi difetto di conformità riscontrato durante l’esecuzione di un servizio di viaggio incluso nel contratto di viaggio tutto compreso.
3. Se uno dei servizi di viaggio non viene eseguito come concordato nel contratto di viaggio tutto compreso, l’organizzatore porrà rimedio al difetto di conformità , a meno che ciò non sia impossibile o eccessivamente oneroso, tenendo conto dell’entità del difetto di conformità e del valore dei servizi di viaggio interessati dal difetto di conformità . Se l’organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità , il viaggiatore ha diritto a una riduzione del prezzo e al risarcimento del danno che subisce a causa del difetto di conformità , a meno che l’organizzatore non dimostri che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura dei servizi di viaggio, o che è inevitabile o imprevedibile o dovuto a circostanze straordinarie e inevitabili.
4. Fatte salve le eccezioni di cui sopra, se l’organizzatore non rimedia al difetto di conformità entro un termine ragionevole fissato dal viaggiatore con il reclamo presentato ai sensi del comma 2, il viaggiatore può rimediare personalmente al difetto di conformità e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; se l’organizzatore rifiuta di rimediare al difetto di conformità o se è necessario rimediare immediatamente, il viaggiatore non deve specificare un termine.
5. Qualora un difetto di conformità , ai sensi dell’art. 1455 c.c., costituisca un inadempimento significativo nell’esecuzione dei servizi di viaggio inclusi in un pacchetto e l’organizzatore non vi abbia posto rimedio entro un termine ragionevole fissato dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con il reclamo presentato ai sensi del comma 2, il viaggiatore potrà , senza spese, risolvere legittimamente il contratto di viaggio “tutto compreso” con effetto immediato o, se necessario, richiedere, ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 62/2018, una riduzione del prezzo, fatto salvo l’eventuale risarcimento del danno. In caso di risoluzione del contratto, se il pacchetto comprendeva il trasporto di passeggeri, l’organizzatore dovrà anche organizzare il ritorno del viaggiatore con un mezzo di trasporto equivalente senza indebito ritardo e senza costi aggiuntivi per il viaggiatore.
6. Nel caso in cui sia impossibile garantire il rientro del viaggiatore, l’organizzatore si farà carico del costo dell’alloggio necessario, se possibile di categoria equivalente a quella prevista dal contratto, per un periodo non superiore a tre notti per viaggiatore o per il periodo più lungo previsto dai regolamenti dell’Unione Europea sui diritti dei passeggeri, applicabili al mezzo di trasporto in questione.
7. La limitazione dei costi di cui al comma 6 non si applica alle persone a mobilità ridotta come definite all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento (CE) n. 1107/2006 e ai loro accompagnatori, alle donne in stato di gravidanza, ai minori non accompagnati e alle persone che necessitano di assistenza medica specifica, a condizione che l’organizzatore sia stato informato delle loro particolari esigenze almeno 48 ore prima dell’inizio del pacchetto.
L’organizzatore non può invocare circostanze inevitabili o straordinarie per limitare la responsabilità di cui al presente comma se il fornitore di servizi di trasporto non può invocare le stesse circostanze in base alla legislazione dell’Unione Europea applicabile.
MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
8. Se, a causa di circostanze sopravvenute non imputabili all’organizzatore, è impossibile, nel corso dell’esecuzione, fornire una parte sostanziale, in termini di valore o qualità , della combinazione di servizi di viaggio concordata nel contratto di viaggio tutto compreso, l’organizzatore offrirà , senza alcun costo aggiuntivo per il viaggiatore, soluzioni alternative adeguate di qualità , ove possibile equivalente o superiore, a quelle specificate nel contratto, in modo che l’esecuzione del pacchetto possa continuare, compresa la possibilità che il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza non venga fornito come concordato. Se gli accordi alternativi proposti risultano in un pacchetto di qualità inferiore a quella specificata nel contratto di viaggio tutto compreso, l’organizzatore concederà al viaggiatore un’adeguata riduzione del prezzo. 9. Il viaggiatore può rifiutare le soluzioni alternative proposte solo se non sono paragonabili a quanto concordato nel contratto di viaggio tutto compreso o se la riduzione di prezzo concessa è inadeguata. 10. Se è impossibile prendere accordi alternativi o il viaggiatore rifiuta gli accordi alternativi proposti, in linea con quanto indicato nel sottoparagrafo 8, il viaggiatore ha diritto a una riduzione del prezzo. In caso di violazione dell’obbligo di offerta di cui al comma 8, si applicherà il comma 5.
11. Qualora, a causa di circostanze sopravvenute non imputabili all’organizzatore, sia impossibile garantire il ritorno del viaggiatore come concordato nel contratto di viaggio “tutto compreso”, si applicheranno i commi 6 e 7.
1. Previa comunicazione all’organizzatore su un supporto durevole entro sette giorni prima dell’inizio del pacchetto, il viaggiatore può trasferire il contratto di viaggio tutto compreso a una persona che soddisfi tutte le condizioni di utilizzo del servizio.
2. Il cedente e il cessionario del contratto di viaggio “tutto compreso” sono congiuntamente responsabili del pagamento del saldo del prezzo e di eventuali commissioni, oneri e altri costi aggiuntivi, compresi i costi amministrativi e di gestione derivanti da tale trasferimento.
3. L’organizzatore informerà il cedente dei costi effettivi del trasferimento, che non supereranno i costi effettivi sostenuti dall’organizzatore a seguito della cessione del contratto di viaggio tutto compreso, e fornirà la prova delle tasse, degli oneri o degli altri costi aggiuntivi derivanti dalla cessione del contratto.
Nel caso di un contratto di viaggio con trasporto aereo per il quale sono stati emessi biglietti a tariffa agevolata e/o non rimborsabile, il trasferimento potrebbe comportare l’emissione di nuovi biglietti aerei con il prezzo disponibile alla data del trasferimento.
Fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente il difetto di conformità , come previsto dall’articolo 11, paragrafo 2, i viaggiatori devono rispettare i seguenti obblighi. I viaggiatori sono tenuti a comunicare all’intermediario e all’organizzatore la loro nazionalità se non sono di nazionalità italiana e devono essere in possesso di un passaporto individuale o di un altro documento valido per tutti i Paesi dell’itinerario, nonché dei visti di visita e di transito e dei certificati sanitari eventualmente richiesti. I cittadini stranieri troveranno le informazioni corrispondenti presso le loro agenzie diplomatiche in Italia e/o attraverso i rispettivi canali governativi ufficiali. Il turista dovrà inoltre attenersi alle regole di normale prudenza e diligenza e alle norme specifiche in vigore nei paesi di destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite dall’organizzatore, nonché ai regolamenti e alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico.
I viaggiatori saranno ritenuti responsabili di tutti i danni che l’organizzatore potrebbe subire a causa della loro violazione degli obblighi di cui sopra, compresi i costi di rimpatrio. Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso che possano essere utili all’organizzatore per l’esercizio del diritto di surroga nei confronti dei terzi responsabili del danno, ed è responsabile nei confronti dell’organizzatore per il pregiudizio arrecato al diritto di surroga. Al momento della prenotazione, il viaggiatore deve inoltre informare per iscritto l’organizzatore di particolari richieste personali che possono essere oggetto di accordi specifici sull’organizzazione del viaggio, sempre che sia possibile realizzarle. Poiché l’organizzatore deve verificare la possibilità di attuarle, prima della conclusione del contratto, il viaggiatore è sempre tenuto a informare l’intermediario e l’organizzatore di eventuali esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità , ecc.) e, contestualmente, a firmare il proprio consenso al trattamento dei dati sensibili e a specificare esplicitamente la richiesta dei relativi servizi personalizzati.
Senza tale consenso non sarà possibile rispettare gli obblighi contrattuali. Richieste particolari avanzate dopo la conclusione del contratto non obbligheranno l’Organizzatore ad attuarle, in quanto il contratto è già stato eseguito come indicato nell’estratto conto.
In ogni caso, prima della partenza, il turista deve informarsi presso le autorità competenti (per i cittadini italiani, la Questura locale o il Ministero degli Affari Esteri attraverso il sito www.viaggiaresicuri.it o la Centrale Operativa Telefonica al numero 06 491115) sulle informazioni ufficiali di carattere generale relative al Paese di destinazione, comprese quelle relative alla situazione di sicurezza socio-politica, alla salute, alle condizioni meteorologiche e climatiche e ai documenti necessari per l’accesso dei cittadini italiani.
Poiché tali dati sono soggetti a modifiche e aggiornamenti, il viaggiatore dovrà consultare tali fonti per verificarne la formulazione ufficiale prima di procedere all’acquisto del pacchetto turistico. In mancanza di tale verifica o in caso di errore, nessuna responsabilità per l’eventuale mancata partenza di uno o più turisti potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.
Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi del T.O. – online o cartacei – in quanto contengono informazioni descrittive di carattere generale come indicato nell’art. 38 del Codice del Turismo e perché cambiano nel tempo. Le stesse saranno pertanto assunte dai Turisti, con espressa esenzione da ogni responsabilità dell’Organizzatore, e ogni contestazione e/o pretesa nei confronti dello stesso rimossa e rinunciata sin d’ora.
Qualora, alla data della prenotazione, risulti dai canali ufficiali di informazione che la destinazione prescelta è un luogo soggetto ad allerta (avviso speciale) per motivi di sicurezza, il Viaggiatore che successivamente eserciti il diritto di recesso non potrà , ai fini dell’esonero o della riduzione della richiesta di risarcimento per il recesso effettuato, invocare il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese.
La classificazione ufficiale degli hotel viene fornita nel catalogo o in altro materiale informativo solo sulla base delle indicazioni espresse e formali fornite dalle autorità competenti del luogo in cui viene fornito il servizio. In assenza di una classificazione ufficiale riconosciuta dalle competenti Autorità Pubbliche a cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva il diritto di fornire una propria descrizione della struttura ricettiva nel catalogo o nell’offerta fuori catalogo/su misura o sul sito www.foodvalleytravel.com, in modo da consentire una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del turista.
L’organizzatore è responsabile dei danni causati al viaggiatore in conseguenza dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattuali, siano esse effettuate da lui personalmente o da terzi fornitori di servizi, a meno che non provi che l’evento è stato causato da azioni del viaggiatore (comprese le iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo durante l’esecuzione dei servizi di viaggio) o da circostanze estranee alla fornitura dei servizi previsti dal contratto, da caso fortuito
eventi, da forza maggiore o da circostanze che l’organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. L’intermediario presso il quale è stato prenotato il pacchetto turistico non può essere ritenuto responsabile delle obbligazioni derivanti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile solo delle obbligazioni derivanti dalla sua qualità di intermediario e dell’esecuzione del mandato conferito dal viaggiatore, come specificamente previsto dall’art. 50 del Codice del Turismo, compresi gli obblighi di garanzia di cui all’art. 47.
1. Il risarcimento del danno derivante dall’inadempimento o dall’inesatta esecuzione delle prestazioni che formano il pacchetto turistico e i relativi termini di prescrizione sono disciplinati dagli artt. 43 – 46 del Codice del Turismo e comunque nei limiti stabiliti dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli artt. 1783 e 1784 del Codice Civile, ad eccezione del danno alla persona che non è soggetto ad un limite fisso.
2. Fermo restando quanto previsto dall’art. 46 e quanto previsto dagli artt. 51-bis e 51-ter, il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento del danno per le modifiche apportate al contratto di viaggio tutto compreso o al pacchetto turistico sostitutivo si prescrive in due anni a partire dalla data di rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.
3. Il diritto al risarcimento del danno alla persona ha un termine di prescrizione di tre anni a partire dalla data di ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o dal periodo più lungo previsto dalle disposizioni che regolano i servizi inclusi nel pacchetto, per il risarcimento del danno alla persona.
1. L’organizzatore fornirà senza indugio un’assistenza adeguata al viaggiatore in difficoltà , anche nelle circostanze di cui all’articolo 42, paragrafo 7, del Codice del Turismo, in particolare fornendo informazioni adeguate sui servizi sanitari, sulle autorità locali e sull’assistenza consolare, assistendo il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare modalità di viaggio alternative.
2. L’organizzatore può addebitare una tariffa ragionevole per tale assistenza, che non superi i costi effettivi sostenuti, se il problema è causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua negligenza.
1. Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami in relazione all’esecuzione del pacchetto direttamente al rivenditore attraverso il quale è stato acquistato, che a sua volta li inoltrerà prontamente all’organizzatore.
2. Ai fini del rispetto dei termini o della prescrizione, la data in cui il rivenditore riceve i messaggi, le richieste o i reclami di cui al comma precedente è considerata anche la data di ricezione da parte dell’organizzatore.
Fermo restando l’obbligo per l’organizzatore e l’intermediario di stipulare un’idonea polizza di responsabilità civile ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 79/2011, il turista ha comunque diritto a stipulare polizze assicurative che, per i viaggi all’estero, garantiscano l’immediato rimpatrio del turista in caso di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore o dell’intermediario e che assicurino al turista un’assistenza anche di tipo economico. Queste polizze possono anche garantire, in caso di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo pagato per l’acquisto del pacchetto turistico. Se le spese di assistenza e rimpatrio sono sostenute o anticipate dall’ente pubblico competente, la compagnia assicurativa è tenuta a rimborsarle direttamente.
In ogni caso, il Ministero degli Affari Esteri può richiedere alle parti interessate il rimborso totale o parziale delle spese sostenute per l’assistenza e il rimpatrio delle persone che, in un Paese straniero, si sono deliberatamente esposte – ad eccezione dei casi con giustificati motivi legati all’esercizio di attività professionali – a rischi di cui sarebbero state consapevoli se avessero seguito le regole della normale diligenza. Il turista ha inoltre il diritto di stipulare, al momento della prenotazione, polizze assicurative che garantiscano l’assistenza, ad esempio la copertura dei costi derivanti dall’annullamento del pacchetto, l’assicurazione infortuni e bagagli o l’assicurazione sanitaria.
1. L’organizzatore/rivenditore è coperto da un contratto di assicurazione di responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione degli obblighi assunti con il contratto.
2. I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie prestate dall’Organizzatore e/o dall’agente di viaggio intermediario che, per i viaggi all’estero e per quelli che si svolgono all’interno di un singolo Paese, assicurano, in caso di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo pagato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista. Ulteriori dettagli sono disponibili nella Scheda Tecnica di cui al punto 3.
Il viaggiatore autorizza l’organizzatore a utilizzare e a trasmettere i suoi dati personali a terzi in relazione agli obblighi connessi al presente contratto (D.Lgs. 196/2003).
Il pacchetto turistico e il contratto di viaggio sono disciplinati dalla legge italiana. Il Tribunale di Parma avrà competenza territoriale esclusiva per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in merito alla validità , alla creazione, all’esecuzione, all’esecuzione o alla risoluzione del presente Contratto.
Il Fondo Nazionale di Garanzia opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo, al fine di consentire, in caso di insolvenza o fallimento del venditore o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo pagato e il rimpatrio del turista in caso di viaggio all’estero, e al fine di fornire un aiuto economico immediato in caso di rimpatrio forzato di turisti provenienti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore.
Le richieste di rimborso al fondo non sono soggette ad alcun termine di prescrizione, ad eccezione della prescrizione del diritto al rimborso. Il fondo si avvale del diritto di chiedere il rimborso alla parte inadempiente.
ADDENDUM ALLE CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI VENDITA DI SERVIZI TURISTICI INDIVIDUALI
Disposizioni normative
I contratti relativi all’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di alloggio, o di qualsiasi altro servizio di viaggio separato, non possono essere rappresentati come fattispecie contrattuale di organizzazione di viaggio o di pacchetto turistico, non godono della tutela prevista dal Codice del Turismo e saranno applicate le condizioni contrattuali del singolo fornitore. La responsabilità della corretta esecuzione del contratto ricade sul fornitore del servizio. In caso di prenotazione di viaggi collegati, il viaggiatore gode di una tutela finalizzata al rimborso dei pagamenti ricevuti per i servizi non prestati a causa dell’insolvenza dell’operatore che ha incassato le somme versate dal viaggiatore. Questa protezione non include alcun rimborso in caso di insolvenza del fornitore di servizi.
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE ITALIANA N. 38/2006 “La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero”.
La combinazione di servizi di viaggio che ti viene offerta è un pacchetto ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302. Pertanto, potrai beneficiare di tutti i diritti dell’UE applicabili ai pacchetti. Food Valley Travel & Leisure by Terre Emiliane Srl sarà pienamente responsabile della corretta esecuzione del pacchetto nel suo complesso.
Inoltre, come richiesto dalla legge, Food Valley Travel & Leisure by Terre Emiliane Srl ha predisposto una protezione per rimborsare i tuoi pagamenti e, nel caso in cui il trasporto sia incluso nel pacchetto, per garantire il tuo rimpatrio nel caso in cui la società diventi insolvente.
Diritti fondamentali ai sensi della Direttiva (UE) 2015/2302
1. I viaggiatori riceveranno tutte le informazioni essenziali sul pacchetto prima di concludere il contratto di viaggio “tutto compreso”.
2. C’è sempre almeno un professionista che è responsabile della corretta esecuzione di tutti i servizi di viaggio inclusi nel contratto.
3. Ai viaggiatori viene fornito un numero di telefono di emergenza o i dettagli di un punto di contatto per mettersi in contatto con l’organizzatore o l’agenzia di viaggio.
4. I viaggiatori possono trasferire il pacchetto a un’altra persona, con un ragionevole preavviso ed eventualmente con un costo aggiuntivo.
5. Il prezzo del pacchetto può essere aumentato solo in caso di aumento di costi specifici (ad esempio il prezzo del carburante) e se espressamente previsto nel contratto, e in ogni caso non oltre 20 giorni prima dell’inizio del pacchetto. Se l’aumento del prezzo supera l’8% del prezzo del pacchetto, il viaggiatore può recedere dal contratto. Se l’organizzatore si riserva il diritto di aumentare il prezzo, il viaggiatore ha diritto a una riduzione del prezzo in caso di diminuzione dei costi pertinenti.
6. I viaggiatori possono recedere dal contratto senza pagare alcuna penale e ottenere il rimborso completo di tutti i pagamenti se uno qualsiasi degli elementi essenziali del pacchetto, oltre al prezzo, viene modificato in modo significativo. Se prima dell’inizio del pacchetto l’operatore responsabile del pacchetto cancella il pacchetto, i viaggiatori hanno diritto a un rimborso e a un eventuale risarcimento
7. I viaggiatori possono recedere dal contratto senza pagare alcuna penale e ottenere il rimborso di tutti i pagamenti effettuati. I viaggiatori possono recedere dal contratto senza pagare alcuna penale prima dell’inizio del pacchetto in caso di circostanze eccezionali, ad esempio in presenza di gravi problemi di sicurezza nel luogo di destinazione che potrebbero influire sul pacchetto.
8. Inoltre, i viaggiatori possono recedere dal contratto in qualsiasi momento prima dell’inizio del pacchetto, dietro pagamento di una penale adeguata e giustificata.
9. Se, dopo l’inizio del pacchetto, elementi significativi del pacchetto non possono essere forniti come concordato, dovranno essere offerti al viaggiatore adeguati accordi alternativi senza costi aggiuntivi. I viaggiatori possono recedere dal contratto, senza pagare alcuna penale, nel caso in cui i servizi non siano eseguiti in conformità al contratto e ciò influisca in modo sostanziale sull’esecuzione del pacchetto e l’organizzatore non ponga rimedio al problema.
10. I viaggiatori hanno inoltre diritto a una riduzione del prezzo e/o a un risarcimento dei danni nel caso in cui i servizi di viaggio non siano eseguiti o siano eseguiti in modo improprio.
11. L’organizzatore è tenuto a fornire assistenza nel caso in cui il viaggiatore si trovi in difficoltà .
12. In caso di insolvenza dell’organizzatore o, in alcuni Stati membri, del rivenditore, i pagamenti saranno rimborsati. Se l’organizzatore o, ove applicabile, il venditore diventa insolvente dopo l’inizio del pacchetto e se il trasporto è incluso nel pacchetto, il rimpatrio dei viaggiatori è assicurato.
Food Valley Travel & Leisure ha sottoscritto la protezione dall’insolvenza secondo i termini e le condizioni del Fondo di Garanzia di Garanzia Viaggi S.r.l. (www.garanziaviaggi.it) con certificato valido n. A/64.2306/5/2019/R. (Fondo di Garanzia di Garanzia Viaggi S.r.l. – Via Nazionale, 60 – 00184 Roma – Ph. +39 0699705792 – fondo@garanziaviaggi.it
© Copyright Food Valley Travel & Leisure di Terre Emiliane S.r.l.
Credits by Switchup